Art. 51.
(Decreto-legge regionale).

      1. La Giunta regionale, in casi straordinari e imprevedibili di disastro ambientale, sanitario o di calamità naturale, può adottare sotto la sua responsabilità decreti con valore di legge nelle materie di competenza esclusiva della regione autonoma. I decreti sono presentati il giorno stesso all'Assemblea legislativa regionale per la conversione in legge.

 

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      2. L'Assemblea legislativa regionale converte il decreto-legge in legge entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione, a pena di decadenza.
      3. La Giunta regionale non può reiterare gli atti non convertiti in legge dall'Assemblea legislativa regionale, a meno che il nuovo decreto-legge risulti fondato su autonomi e diversi presupposti.
      4. I decreti-legge regionali sono emanati dal Presidente della regione, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
      5. L'Assemblea legislativa regionale può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti.